Art. 239 – Codice di procedura penale – Accertamento della provenienza dei documenti
1. Se occorre verificarne la provenienza, il documento è sottoposto per il riconoscimento alle parti private o ai testimoni.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Massime correlate
Cass. pen. n. 39259/2010
Non è da ritenersi anonimo il documento, pur privo di sottoscrizione, di cui l'autorità inquirente sia in grado di identificare l'autore, sulla base di logiche e pertinenti considerazioni. (Nella specie, si trattava di lettere senza firma, inviate da un coimputato all'altro per concordare la tesi difensiva della legittima difesa). (Dichiara inammissibile, Ass.App. Palermo, 11/12/2009).