Cass. pen. n. 14852 del 31 gennaio 2007

Testo massima n. 1


In tema di indagini preliminari, la nozione di accertamento tecnico concerne non l'attività di raccolta o di prelievo dei dati pertinenti al reato, che si esaurisce nei semplici rilievi, bensì il loro studio e la loro valutazione critica. (Fattispecie in cui la Corte ha qualificato come mero prelievo e non come accertamento tecnico il prelievo del dna dal materiale biologico rinvenuto in un passamontagna, conservato e non esaurito pur all'esito delle prime indagini e, successivamente, utilizzato per effettuare a dibattimento, nel contraddittorio fra le parti, l'esame comparativo con il dna dell'imputato). (Dichiara inammissibile, Ass.App. Cagliari, 29 marzo 2006).

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