Cass. pen. n. 42588 del 3 novembre 2011

Testo massima n. 1


Ai fini dell'applicazione di una misura interdittiva (nella specie sospensione temporanea dall'esercizio dell'attività professionale nei confronti di un medico accusato di omicidio colposo) il giudice deve esaminare ed apprezzare compiutamente le concrete modalità di commissione del fatto costituente reato e tutti gli altri parametri enunciati nell'art. 133 cod. pen. che possono evidenziare la personalità del soggetto; occorre, inoltre, considerare il grado della colpa, valutando il grado di difformità della condotta dell'autore rispetto alle regole cautelari violate, al livello di evitabilità dell'evento ed al "quantum" di esigibilità dell'osservanza della condotta doverosa pretermessa. (Annulla con rinvio, Trib. lib. L'Aquila, 26/05/2011).

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