Art. 287 – Codice di procedura penale – Condizioni di applicabilità delle misure interdittive

1. Salvo quanto previsto da disposizioni particolari, [289 2, 290 2], le misure previste in questo capo possono essere applicate solo quando si procede per delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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