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Art. 287 — Condizioni di applicabilità delle misure interdittive

Art. 287 — Condizioni di applicabilità delle misure interdittive

1. Salvo quanto previsto da disposizioni particolari , [ 289 2, 290 2], le misure previste in questo capo possono essere applicate solo quando si procede per delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 10500/2007

In tema di responsabilità per gli illeciti dipendenti da reato, nei confronti dell’ente possono essere applicate in sede cautelare, sempre che ricorrano i presupposti del fumus delicti e del periculum in mora , soltanto le sanzioni interdittive che siano irrogabili all’esito del giudizio di merito in quanto previste dalla legge in relazione al tipo di reato a cui si ricollega la responsabilità dell’ente. [ Mass. redaz. ].

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Cass. pen. n. 12499/2005

È inammissibile, per carenza d’interesse, l’impugnazione del P.M. in relazione alla sola gravità del quadro indiziario, allorquando il Gip abbia rigettato la richiesta di applicazione della misura cautelare personale interdittiva ritenendo insussistenti anche le esigenze cautelari.

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