Art. 287 – Codice di procedura penale – Condizioni di applicabilità delle misure interdittive

1. Salvo quanto previsto da disposizioni particolari, [289 2, 290 2], le misure previste in questo capo possono essere applicate solo quando si procede per delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

Massime correlate

Cass. pen. n. 42588/2011

Ai fini dell'applicazione di una misura interdittiva (nella specie sospensione temporanea dall'esercizio dell'attività professionale nei confronti di un medico accusato di omicidio colposo) il giudice deve esaminare ed apprezzare compiutamente le concrete modalità di commissione del fatto costituente reato e tutti gli altri parametri enunciati nell'art. 133 cod. pen. che possono evidenziare la personalità del soggetto; occorre, inoltre, considerare il grado della colpa, valutando il grado di difformità della condotta dell'autore rispetto alle regole cautelari violate, al livello di evitabilità dell'evento ed al "quantum" di esigibilità dell'osservanza della condotta doverosa pretermessa. (Annulla con rinvio, Trib. lib. L'Aquila, 26/05/2011).

Cass. pen. n. 10500/2007

In tema di responsabilità per gli illeciti dipendenti da reato, nei confronti dell'ente possono essere applicate in sede cautelare, sempre che ricorrano i presupposti del fumus delicti e del periculum in mora, soltanto le sanzioni interdittive che siano irrogabili all'esito del giudizio di merito in quanto previste dalla legge in relazione al tipo di reato a cui si ricollega la responsabilità dell'ente. (Mass. redaz.).

Cass. pen. n. 12499/2005

È inammissibile, per carenza d'interesse, l'impugnazione del P.M. in relazione alla sola gravità del quadro indiziario, allorquando il Gip abbia rigettato la richiesta di applicazione della misura cautelare personale interdittiva ritenendo insussistenti anche le esigenze cautelari.

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