Cass. civ. n. 7068 del 15 marzo 2024
Testo massima n. 1
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - COSTITUZIONE (CATEGORIE DI DIPENDENTI: IMPIEGATI, SALARIATI, TESORIERI, CASSIERI) Iscritti liste di collocamento e mobilità ex art. 16 l. n. 56 del 1987 - Assunzione di lavoratori per i quali non è richiesto titolo superiore a quello dell'obbligo - Potere di intervento della P.A. sulla procedura - Limiti - Fattispecie.
In caso di espletamento di procedure di avviamento alla selezione degli iscritti alle liste di collocamento e mobilità ex art. 16 della l. n. 56 del 1987 e succ. modif. ai fini dell'assunzione di lavoratori da inquadrare nei livelli retributivo-funzionali per i quali non è richiesto titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, la pubblica amministrazione può intervenire sulla procedura solo ove questa si sia svolta in contrasto con la normativa vigente o con quanto stabilito nel decreto che vi ha dato inizio. (Nella specie, la S.C. ha escluso che la P.A. possa annullare o revocare gli atti della prova di esame già espletata, in ragione dell'eccessiva complessità della stessa, sia perché solo la commissione esaminatrice può predisporla e stabilirne il livello di difficoltà, sia perché gli interessati che l'abbiano superata e si trovino in posizione utile hanno un diritto soggettivo al completamento della procedura e all'assunzione).