Cass. civ. n. 2396 del 22 luglio 1971

Testo massima n. 1


Il criterio distintivo fra prestazione di lavoro subordinato e appalto di servizi va individuato nel fatto che, mentre l'oggetto del primo è costituito dalla prestazione di una energia lavorativa, cui il lavoratore si obbliga in favore dell'imprenditore in rapporto di collaborazione e di subordinazione, inserendosi in tal modo nella organizzazione dell'impresa; nell'appalto di servizi, invece, l' appaltatore si obbliga alla prestazione di un dato risultato, agendo autonomamente e a proprio rischio.

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