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Art. 1655 — Nozione

Art. 1655 — Nozione

L’appalto è il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione [ 2082 ] dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 5935/2018

Ai fini della differenziazione tra vendita ed appalto, quando alla prestazione di fare, caratterizzante l’appalto, si affianchi quella di dare, tipica della vendita, deve aversi riguardo alla prevalenza o meno del lavoro sulla materia, con riguardo alla volontà dei contraenti oltre che al senso oggettivo del negozio, al fine di accertare se la somministrazione della materia sia un semplice mezzo per la produzione dell’opera ed il lavoro lo scopo del contratto (appalto), oppure se il lavoro sia il mezzo per la trasformazione della materia ed il conseguimento della cosa l’effettiva finalità del contratto (vendita).

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Cass. civ. n. 27258/2017

Ove facciano difetto circostanze di fatto atte a dimostrare che il committente si sia riservato l’organizzazione e la divisione del lavoro e degli strumenti tecnici, assumendo, quindi, il rischio del conseguimento del risultato ripromessosi, la qualità di imprenditore del soggetto cui sia stata affidata l’esecuzione di un’opera o di un servizio fa presumere che le parti abbiano inteso stipulare un contratto d’appalto e non di opera.

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Cass. civ. n. 20301/2012

Si ha contratto di appalto, e non contratto di vendita, quando, secondo la volontà dei contraenti, la prestazione della materia è un semplice mezzo per la produzione dell’opera, il lavoro essendo prevalente rispetto alla materia, sicché è corretta la qualificazione come appalto del contratto avente ad oggetto la costruzione di un capannone di grandi dimensioni (ottomila metri cubi), trattandosi necessariamente di un’opera da realizzare “su misura” rispetto alle specifiche esigenze del committente, con prevalenza, quindi, dell’obbligazione di “facere” rispetto alla pattuita fornitura di elementi prefabbricati da parte dell’appaltatore.

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Cass. civ. n. 12519/2010

Il contratto d’ appalto ed il contratto d’opera si differenziano per il fatto che nel primo l’esecuzione dell’opera commissionata avviene mediante una organizzazione di media o grande impresa cui l’obbligato è preposto, mentre nel secondo con il prevalente lavoro di quest’ultimo, pur se coadiuvato da componenti della sua famiglia o da qualche collaboratore, secondo il modulo organizzativo della piccola impresa.

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Cass. civ. n. 17927/2003

Il principio in forza del quale, ai sensi degli artt. 138, secondo comma, e 141 c.p.c., la notificazione deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del domiciliatario, anche quando questi rifiuti di ricevere l’atto, allegando, ad esempio, la rinuncia o la revoca dell’incarico conferitogli dal notificando, qualora tali eventi non siano stati comunicati, ovvero siano stati comunicati senza porre il notificante in grado di eseguire la notificazione altrove, trova applicazione pure con riguardo all’appello ovvero al ricorso per cassazione. Ciò comporta, nel caso di rifiuto del domiciliatario della parte di cui sia intervenuta dichiarazione di fallimento, di ricevere la notificazione della sentenza di appello, senza aver reso noto l’evento interruttivo, e senza rendere all’ufficiale giudiziario alcuna formale dichiarazione al riguardo, che la notifica è validamente eseguita.

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Cass. civ. n. 12546/2003

Ai fini della differenziazione tra il contratto di appalto e di somministrazione — rilevante rispetto all’azione volta al riconoscimento della responsabilità solidale ex art. 3, legge .n. 1369 del 1960, essendo le conseguenze previste da detto articolo circoscritte solo all’appalto — il criterio distintivo da adottare si fonda sul principio secondo cui, nel caso di prestazione continuativa di servizi anziché di cose, si ha contratto di appalto; invece, si ha somministrazione nel caso in cui le cose da somministrare in via continuativa debbano essere prodotte dal somministrante; inoltre, quando l’attività di fare è strumentale rispetto all’erogazione, si resta nell’ambito della somministrazione, se, invece, è prevalente il lavoro prestato, si ha appalto.

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Cass. civ. n. 7307/2001

Il contratto d’appalto ed il contratto d’opera si differenziano per il fatto che nel primo l’esecuzione dell’opera commissionata avviene mediante una organizzazione di media o grande impresa in cui l’obbligato è preposto e nel secondo con il prevalente lavoro di quest’ultimo, pur se coadiuvato da componenti della sua famiglia o da qualche collaboratore secondo il modulo organizzativo della piccola impresa desumibile dall’art. 2083 c.c.

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Cass. civ. n. 5609/2001

La distinzione tra appalto d’opera e appalto di servizi riguarda l’oggetto del contratto che può consistere sia in opere che in servizi, intendendosi per opera qualsiasi modificazione dello stato materiale di cose preesistenti e per servizio qualsiasi utilità che può essere creata da un altro soggetto, diversa dalle opere. La qualificazione del contratto come appalto d’opera o come appalto di servizi costituisce accertamento di fatto riservato al giudice del merito ed insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato. La tutela possessoria dell’appaltatore contro lo spoglio commesso dal committente che sia receduto dal contratto non è configurabile nell’ipotesi di appalto di servizi, in cui l’interesse dell’appaltatore non ha come termine di riferimento una res (restando gli impianti ed il locale occorrenti per la prestazione del servizio nella piena disponibilità del committente), ma solo l’oggetto contrattuale costituito dalle reciproche prestazioni e, quindi, un facere non concretantesi in un’entità reale suscettibile di detenzione qualificata e, come tale, soggetta alla tutela possessoria.

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Cass. civ. n. 7606/1999

Il contratto d’appalto e il contratto d’opera hanno in comune l’obbligazione, verso il committente, di compiere, a fronte di corrispettivo, un’opera o un servizio senza vincolo di subordinazione e con assunzione di rischio da parte di chili esegue, mentre la differenza tra i due negozi è costituita dalla circostanza che nel primo l’esecuzione avviene mediante un’organizzazione di media o grande impresa cui l’obbligato è preposto; nel secondo con il prevalente lavoro di questi, pur se adiuvato da componenti della sua famiglia o da qualche collaboratore, secondo il modulo organizzativo della piccola impresa, desumibile dall’art. 2083 c.c.

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Cass. civ. n. 9237/1997

Il contratto d’opera ha in comune con l’appalto l’obbligo verso il committente di compiere dietro corrispettivo un’opera o un servizio senza vincolo di subordinazione e con assunzione del rischio da parte di chi esegue, differenziandosene invece per il fatto che l’opera o il servizio vengono compiuti con lavoro prevalentemente proprio dell’obbligato, con l’eventuale aiuto dei propri familiari o di pochi collaboratori, e pertanto sotto un aspetto quantitativo piuttosto che qualitativo, restando cioè le due fattispecie diversificate in relazione non alla natura, all’oggetto o al contenuto della prestazione ma al profilo organizzatorio del soggetto che deve compierla. Ne deriva che ai fini della qualificazione giuridica di un contratto come appalto anziché come contratto d’opera non può essere valorizzata l’autonomia dell’imprenditore che ha assunto l’impegno o la previsione pattizia di uno specifico risultato che questi si sia obbligato a raggiungere o ancora la specificazione dettagliata del materiale da adoperare, del tipo di intervento o della mano d’opera, restando inoltre escluso che abbia di per sè carattere indicativo di un appalto l’esistenza di un impresa organizzata che si avvalga per la sua peculiarità di taluni dipendenti specializzati ben potendo anche nel contratto d’opera esservi un’impresa, sia pur di piccole dimensioni, che utilizza specialisti.

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Cass. civ. n. 12727/1995

Ove facciano difetto circostanze di fatto atte a dimostrare che il committente si era riservato l’organizzazione e la divisione del lavoro e degli strumenti tecnici, assumendo, quindi, il rischio del conseguimento del risultato ripromessosi, la qualità di imprenditore del soggetto cui sia stata affidata l’esecuzione di un’opera o di un servizio, fa presumere che le parti abbiano inteso stipulare un contratto d’appalto e non di opera, essendo l’appalto caratterizzato dalla organizzazione imprenditoriale dell’appaltatore.

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Cass. civ. n. 2035/1994

Il contratto di appalto diretto alla costruzione di un’opera edilizia, senza la prescritta licenza, è nullo e privo di effetti, in quanto ha un oggetto illecito per violazione delle norme imperative di cui agli artt. 31 e 41, L. 17 agosto 1942, n. 1150 e 10 e 13, L. 6 agosto 1967, n. 765, talché l’appaltatore non può pretendere in forza del contratto nullo il pagamento del corrispettivo pattuito, senza che possa rilevare l’ignoranza del mancato rilascio della concessione edilizia, che non può ritenersi scusabile per la grave colpa del contraente, il quale con l’ordinaria diligenza avrebbe potuto avere conoscenza della reale situazione. Ne consegue che essendo dedotta in contratto un’opera contrastante con norme imperative, e penalmente punita con previsione di responsabilità a carico del committente e dell’assuntore dei lavori, è irrilevante l’accertamento della comune intenzione delle parti di fare a meno della concessione o autorizzazione.

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Cass. civ. n. 1856/1990

Il contratto di appalto, che si ha qualora una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con la gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera, non è incompatibile con il carattere artigianale dell’impresa e con il fatto che il lavoro venga svolto da personale in prevalenza appartenente al nucleo familiare dell’imprenditore.

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Cass. civ. n. 4838/1988

La figura dell’appalto a forfait, pur presentando analogie con il lavoro subordinato a cottimo, se ne differenzia, perché in esso il corrispettivo, ancorché parametrato all’opera, è in funzione del conseguimento del risultato e non della quantità di prestazioni fornite in dato periodo di tempo, come nel lavoro a cottimo (che è un prestatore d’opera subordinato), e l’appaltatore gestisce con piena autonomia, e con assunzione del rischio, la propria impresa organizzata. Stabilire in concreto se in un rapporto obbligatorio sia configurabile un appalto (a forfait) o un contratto di lavoro subordinato con retribuzione a cottimo costituisce una valutazione di fatto rimessa all’apprezzamento del giudice del merito, che sfugge al sindacato di legittimità, se sorretto da corretta e idonea motivazione.

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Cass. civ. n. 4911/1983

Il contratto d’appalto non è soggetto a rigore di forme e, pertanto, per la sua stipulazione non è richiesta la forma scritta, né ad substantiam, né ad probationem. (Nella specie, il S.C., enunciando surriportato principio, ha ritenuto corretta la decisione di merito che aveva desunto la prova della conclusione del contratto d’appalto e della predeterminazione pattizia della misura del corrispettivo dovuto all’appaltatore da quietanze di quest’ultimo per acconti ricevuti in corso d’opera nelle quali era precisato tale corrispettivo.

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Cass. civ. n. 4339/1979

Il contratto di appalto presuppone che l’imprenditore abbia un’organizzazione di mezzi e di persone destinati a realizzare a suo rischio un’opera complessa per conto del committente, il che si verifica sia nell’ipotesi in cui è rimessa all’appaltatore tutta l’attività occorrente per l’esecuzione dell’opera, ivi compreso il reperimento e l’apprestamento dei materiali, sia nell’ipotesi in cui è dovuta allo stesso la sola attività consistente nella messa in opera degli elementi costruttivi secondo i dettami della tecnica, in quanto la configurazione del contratto di appalto è esclusa soltanto se il committente fornisce anche gli strumenti e i mezzi meccanici che servono alla costruzione, o organizza direttamente il personale da impiegare, ovvero sottopone l’esecuzione dell’opera a suoi ordini continuativi e minuti. Non manca, invece, il requisito del rischio quando si pattuisce il corrispettivo commisurandolo all’impiego autonomo dei mezzi e del personale che concorrono a formare un’organizzazione imprenditoriale ai fini costruttivi. Infatti, il rischio va ravvisato nel fatto che, nonostante l’applicazione delle tariffe, possa aversi da parte dell’imprenditore un impiego della propria organizzazione – che non viene coperto dall’ammontare del corrispettivo che così risulta.

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Cass. civ. n. 3754/1979

Il rischio o pericolo che l’appaltatore assume nel compimento dell’opera o del servizio, non è quello inteso in senso tecnico-giuridico, relativo, cioè, ai casi fortuiti, ma quello cosiddetto economico, che deriva dall’impossibilità di stabilire previamente ed esattamente i costi relativi, per cui l’appaltatore, che non ha il potere di interrompere i lavori per l’aumentata onerosità degli stessi, potrà anche perdere nell’affare se i costi si riveleranno superiori al corrispettivo pattuito, salve le modificazioni consentite in presenza di determinate circostanze e realizzabili col rimedio della revisione dei prezzi.

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Cass. civ. n. 1588/1979

Per la determinazione dell’oggetto del contratto di appalto non è necessario che l’opera sia specificata in tutti i suoi particolari, ma è sufficiente che ne siano fissati gli elementi fondamentali, ben potendo le parti contraenti rinviare a successivi accordi la determinazione di punti non fondamentali. Ne consegue che le eventuali deficienze ed inesattezze riguardanti taluni elementi costruttivi non costituiscono causa di nullità del contratto quando non siano rilevanti ai fini della realizzazione dell’opera e consentano un’agevole individuazione della stessa, nella sua consistenza qualitativa e quantitativa, mediante il ricorso ai criteri generali della buona tecnica costruttiva e alle cosiddette regole d’arte, le quali devono adeguarsi alle esigenze e agli scopi cui l’opera è destinata.

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Cass. civ. n. 1125/1979

Il contratto di appalto, che non richiede per la stipulazione la forma scritta né ad substantiam, né ad probationem, può essere concluso con la sottoscrizione del solo elenco dei lavori da eseguirsi, con i relativi prezzi, non essendo necessario che sia sottoscritto anche il successivo documento che fissa il prezzo globale forfetario.

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Cass. civ. n. 2396/1971

Il criterio distintivo fra prestazione di lavoro subordinato e appalto di servizi va individuato nel fatto che, mentre l’oggetto del primo è costituito dalla prestazione di una energia lavorativa, cui il lavoratore si obbliga in favore dell’imprenditore in rapporto di collaborazione e di subordinazione, inserendosi in tal modo nella organizzazione dell’impresa; nell’appalto di servizi, invece, l’appaltatore si obbliga alla prestazione di un dato risultato, agendo autonomamente e a proprio rischio.

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Cass. civ. n. 898/1970

In materia di appalto, la sorveglianza ed il controllo esercitati dal committente non bastano a degradare il rapporto nell’ambito di un contratto di lavoro subordinato.

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