Cass. pen. n. 30122 del 20 dicembre 2016
Testo massima n. 1
La previsione di cui all'art. 597, comma terzo, cod. proc. pen. - che sancisce il divieto della "reformatio in peius" quando appellante sia il solo imputato - non contempla, tra i provvedimenti peggiorativi inibiti al giudice di appello, le pene accessorie che, ex art. 20 cod. pen., conseguono di diritto alla condanna come effetti penali di essa. È pertanto legittima l'applicazione d'ufficio, da parte del giudice di appello, tramite il procedimento di correzione di errore materiale, delle pene accessorie non applicate in primo grado. (Rigetta, App. Palermo, 11/05/2016).
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