Cass. pen. n. 11940 del 13 febbraio 2020
Testo massima n. 1
Il giudice di appello, in caso di accoglimento dell'accordo delle parti sui motivi con rideterminazione della pena, è tenuto alla sostituzione della pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, applicata con la sentenza di condanna a pena detentiva non inferiore a cinque anni, con quella dell'interdizione temporanea, ove la pena irrogata sia complessivamente pari ad anni cinque di reclusione, anche se la sostituzione non sia stata prevista nell'accordo tra le parti. (Annulla con rinvio, CORTE APPELLO VENEZIA, 13/06/2018).
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