Cass. pen. n. 21554 del 5 maggio 2021

Testo massima n. 1


La titolarità di una posizione di garanzia non comporta, in presenza del verificarsi dell'evento, un automatico addebito di responsabilità colposa a carico del garante, imponendo il principio di colpevolezza la verifica in concreto sia della sussistenza della violazione - da parte del garante - di una regola cautelare (generica o specifica), sia della prevedibilità ed evitabilità dell'evento dannoso che la regola cautelare violata mirava a prevenire (cosiddetta concretizzazione del rischio), sia della sussistenza del nesso causale tra la condotta ascrivibile al garante e l'evento dannoso. (Fattispecie relativa al crollo di un immobile a seguito di una perdita di gas, in cui la Corte ha annullato la sentenza che aveva ritenuto la responsabilità degli imputati per il solo fatto di avere violato la norma amministrativa che subordina l'esercizio delle attività di manutenzione straordinaria degli impianti di metano alla presentazione della denuncia di inizio attività contenente la dichiarazione del possesso dei necessari requisiti tecnico professionali, omettendo di accertare se la società fosse, già all'epoca del fatto, comunque in possesso dei requisiti tecnici imposti dalla normativa di settore). (Annulla con rinvio, CORTE APPELLO TRIESTE, 15/01/2019)

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