Cass. pen. n. 2147 del 13 gennaio 2021
Testo massima n. 1
In tema di furto, è rilevante, ai fini dell'esclusione dell'elemento soggettivo del reato, potendo integrare un errore sul fatto, l'erronea interpretazione di un provvedimento cautelare del giudice amministrativo, di contenuto equivoco e relativo all'autorizzazione all'impossessamento, non potendo tale atto equipararsi ad una legge diversa da quella penale. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato con rinvio, per vizio di motivazione, l'ordinanza del tribunale per il riesame che aveva confermato la misura cautelare personale applicata all'indagato in relazione al reato di furto, per l'impossessamento, dopo la scadenza del titolo abilitativo, di materiale estratto da una cava, nonostante l'equivocità in ordine all'autorizzazione o meno al prelievo di tale materiale di cui a un'ordinanza del Consiglio di Stato).
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