Cass. pen. n. 21886 del 9 aprile 2010

Testo massima n. 1


Non determina alcuna conseguenza processuale, in particolare nè inutilizzabilità nè nullità, l'inosservanza della regola per la quale il testimone, prima del suo esame, deve essere posto in condizione di non comunicare con le parti. (Rigetta, Trib. Teramo, 06 marzo 2009).

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