Cass. civ. n. 6218 del 23 maggio 1992
Testo massima n. 1
Nel contratto di appalto, il committente ha diritto, ai sensi dell'art. 1662 c.c., di controllare e sorvegliare a proprie spese lo svolgimento dei lavori scegliendo non solo i tempi ed i modi della verifica ma anche le persone attraverso cui effettuarla senza che l'appaltatore possa limitare questi diritti, richiedendo che la verifica sia eseguita da particolari categorie di esperti. Pertanto, incorre nell'inadempimento legittimante la risoluzione del contratto l'appaltatore che si oppone alla verifica della esecuzione dell'opera di costruzione di una imbarcazione (nella specie, da diporto) pretendendo che essa sia affidata a tecnici del Registro Navale, il cui potere di controllo tecnico delle costruzioni marittime per fini di tutela degli interessi pubblici connessi alla sicurezza della navigazione (ai sensi dell'art. 235 c.n.) non esclude o limita i poteri di controllo e verifica che, per altri fini, spettano al committente dell'opera.
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