Cass. pen. n. 44632 del 6 ottobre 2021
Testo massima n. 1
Non viola il divieto di "reformatio in peius" il giudice di appello che, assolto l'imputato, esclusivo impugnante, dal reato preso in considerazione per determinare la pena base, ridetermini la pena per il residuo reato in misura superiore a quella originariamente stabilita, senza superare né la pena base, né quella complessiva già determinate dal giudice di primo grado.