Cass. civ. n. 14330 del 2 novembre 2000

Testo massima n. 1


In tema di contratto di somministrazione, la disciplina dei vizi delle cose somministrate da consumare (nel caso di specie il caffè) è quella prevista dal codice per la vendita, stante il rinvio posto dall'art. 1570 c.c. È quindi applicabile, per l'operatività della garanzia per i vizi, l'art. 1495 c.c. con l'onere della denunzia dei vizi entro cinque giorni.

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