Cass. pen. n. 48389 del 13 settembre 2001
Testo massima n. 1
In tema di impugnazioni, è inammissibile l'appello incidentale proposto avverso una sentenza di condanna in relazione al punto dell'applicazione di una circostanza attenuante del reato qualora l'appello principale abbia ad oggetto unicamente il diverso punto relativo all'affermazione della penale responsabilità e la sussistenza di una diversa circostanza, in quanto l'appello incidentale è accessorio rispetto a quello principale, potendo investire soltanto punti della decisione censurati con quest'ultimo ovvero punti con i medesimi essenzialmente connessi. (Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO BRESCIA, 19/05/2015).