Cass. pen. n. 6965 del 18 ottobre 2018
Testo massima n. 1
La condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 541 cod. proc. pen., trova il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione del suo diritto; ne consegue che essa non può essere pronunziata in favore della parte civile vittoriosa che non abbia partecipato al giudizio d'appello, poiché essa, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto. (Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO MESSINA, 15/09/2017).
Può riguarda anche te
- Se sei coinvolto in un procedimento penale, questa pronuncia può incidere sulla qualificazione del fatto e sulle possibili difese.
- Il ricorso in Cassazione non consente di rivalutare i fatti: riguarda solo errori di diritto o vizi della motivazione.
- Una condanna non esclude margini di impugnazione, ma i termini sono stringenti e le possibilità limitate.
- Un precedente favorevole può essere decisivo, ma solo se applicabile alla fattispecie concreta.
Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.
Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi