Cass. civ. n. 7123 del 15 marzo 2024
Testo massima n. 1
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - DETERMINAZIONE DEI REDDITI E DELLE PERDITE - ONERI DEDUCIBILI Imposte dirette - Deducibilità di assegni periodici ex art. 10, comma 1, lett. c), TUIR - Natura giuridica - Indeducibilità dell’assegno una tantum ex art. 5, comma 8, l. n. 898 del 1970 con versamento in più tranches - Deducibilità degli assegni periodici di mantenimento in sede di separazione con corresponsione cumulativa.
In tema di imposte dirette, la deducibilità dell'assegno periodico corrisposto al coniuge, ex art. 10, comma 1, lett. c), del T.U.I.R., è legata esclusivamente alla sua natura giuridica e non alle modalità di adempimento, sicché, così come non può dedursi l'assegno divorzile una tantum, sebbene le parti ne abbiano stabilito il versamento in più tranches con l'autorizzazione del giudice, allo stesso modo non può escludersi la deduzione degli assegni periodici di mantenimento, stabiliti con la pronuncia di separazione personale, solo perché oggetto di una corresponsione cumulativa da parte del contribuente che non abbia adempiuto al pagamento dei singoli assegni alle scadenze previste.
Massime precedenti
Normativa correlata
Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 com. 8 CORTE COST.