Cass. pen. n. 44603 del 3 ottobre 2013

Testo massima n. 1


E inoppugnabile, per assenza di una previsione di legge in tal senso, l'ordinanza con cui il giudice di appello rigetta la richiesta dell'imputato di sospensione, ai sensi dell'art. 600, comma terzo, cod. proc. pen., dell'esecuzione della condanna al pagamento di una provvisionale in favore della parte civile, disposta dal giudice di primo grado. (Dichiara inammissibile, App. Bologna, 30/03/2012).

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