Cass. pen. n. 39585 del 6 giugno 2019

Testo massima n. 1


Nel giudizio d'appello, la richiesta di sospensione dell'esecuzione della condanna al pagamento di una provvisionale in favore della parte civile è legittimamente decisa con procedura "de plano", atteso che l'art. 600, comma 3, cod. proc. pen. non contiene alcun richiamo al rito camerale di cui all'art. 127 cod. proc. pen. (Dichiara inammissibile, CORTE ASSISE APPELLO TORINO, 28/11/2018).

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