Cass. pen. n. 39585 del 6 giugno 2019
Testo massima n. 1
Nel giudizio d'appello, la richiesta di sospensione dell'esecuzione della condanna al pagamento di una provvisionale in favore della parte civile è legittimamente decisa con procedura "de plano", atteso che l'art. 600, comma 3, cod. proc. pen. non contiene alcun richiamo al rito camerale di cui all'art. 127 cod. proc. pen. (Dichiara inammissibile, CORTE ASSISE APPELLO TORINO, 28/11/2018).
Può riguarda anche te
- Se sei coinvolto in un procedimento penale, questa pronuncia può incidere sulla qualificazione del fatto e sulle possibili difese.
- Il ricorso in Cassazione non consente di rivalutare i fatti: riguarda solo errori di diritto o vizi della motivazione.
- Una condanna non esclude margini di impugnazione, ma i termini sono stringenti e le possibilità limitate.
- Un precedente favorevole può essere decisivo, ma solo se applicabile alla fattispecie concreta.
Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.
Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi