Cass. pen. n. 1000 del 22 ottobre 2019

Testo massima n. 1


Nel giudizio di appello, non è causa di nullità della citazione l'omissione o l'inesatta descrizione dell'imputazione, trattandosi di requisito non richiamato dall'art. 601, comma 6, cod. proc. pen., purchè sia individuato senza incertezze, attraverso l'indicazione della sentenza impugnata, l'oggetto del gravame. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la nullità del decreto di citazione recante capi di imputazione differenti rispetto a quelli contestati ed oggetto della sentenza di primo grado, ma contenente l'esatta indicazione della sentenza appellata, dell'autorità giudiziaria emittente e del numero del procedimento). (Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO ROMA, 28/01/2019).

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