Cass. pen. n. 37901 del 21 maggio 2019

Testo massima n. 1


Nel giudizio di appello conseguente allo svolgimento del giudizio di primo grado nelle forme del rito abbreviato le parti non possono far valere il diritto alla rinnovazione dell'istruzione per l'assunzione di prove nuove sopravvenute o scoperte successivamente, spettando in ogni caso al giudice la valutazione in ordine alla assoluta necessità della loro acquisizione. (Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO NAPOLI, 19/09/2018).

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