Cass. civ. n. 12304 del 4 dicembre 1997

Testo massima n. 1


Poiché il contratto di locazione di beni mobili non è soggetto a forma scritta ad substantiam può essere provato anche per fatta concludentia con riferimento ad entrambi i suoi elementi costitutivi (godimento della cosa e pagamento del corrispettivo, quest'ultimo non necessariamente determinato, ma determinabile nella sua entità economica).

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