Cass. pen. n. 9542 del 19 febbraio 2020

Testo massima n. 1


In caso di annullamento con rinvio della sentenza di appello che abbia dichiarato la prescrizione del reato con affermazione della responsabilità dell'imputato ai soli effetti civili per violazione dell'obbligo previsto dall'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., il rinvio per il nuovo giudizio va disposto dinanzi al giudice penale, in deroga alla regola generale prevista dall'art. 622 cod. proc. pen., non essendo ipotizzabile che il giudice civile proceda alla rinnovazione dell'assunzione delle prove dichiarative decisive, trattandosi di incombente proprio del processo penale. (Annulla con rinvio, CORTE APPELLO FIRENZE, 06/02/2018).

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