Cass. pen. n. 38741 del 10 luglio 2019

Testo massima n. 1


Il trasferimento dell'azione civile comporta la revoca della costituzione di parte civile e l'estinzione del rapporto processuale civile nel processo penale, impedendo al giudice penale di ulteriormente decidere sulle statuizioni civili di una sentenza relativa a un rapporto processuale ormai estinto. (Fattispecie in cui la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso della parte civile avverso il provvedimento del giudice di merito che aveva dichiarato l'inammissibilità dell'appello dalla stessa proposto, in quanto era stata intentata una causa civile per i medesimi fatti). (Dichiara inammissibile, TRIBUNALE BARI, 14/01/2019).

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