Cass. civ. n. 2207 del 13 maggio 1989
Testo massima n. 1
Il rilascio di quietanze per somme pagate a titolo di pigione non costituisce, di per sè, prova della sussistenza di un contratto di locazione, essendo idonee, per il loro carattere unilaterale, soltanto ad indicare l'autore del pagamento ed il quantum ricevuto.