Cass. pen. n. 7138 del 19 gennaio 2024
Testo massima n. 1
SANZIONI CIVILI IN MATERIA PENALE - PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA DI CONDANNA - Prescrizione del reato in grado di appello - Accertamento della responsabilità civile - Caducazione dell'ordine di pubblicazione della sentenza - Esclusione - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza - Ragioni.
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 186 cod. pen. per contrasto con gli artt. 27, comma 2, 111, 117, comma 1, Cost., nonché con la normativa sovranazionale in punto di presunzione di non colpevolezza fino a condanna definitiva, nella parte in cui non prevede che, in caso di sopravvenienza di una sentenza di proscioglimento in grado di appello per intervenuta prescrizione, non si debba procedere alla pubblicazione della sentenza di primo grado quale mezzo di riparazione del danno non patrimoniale subito dalla parte civile. (In motivazione, la Corte ha precisato che, in tal caso, la pubblicazione della sentenza dev'essere riferita anche a quella pronunciata in grado di appello, confermativa della responsabilità civile e del danno cagionato dall'imputato, senza l'utilizzo di alcuna struttura lessicale evocativa della colpevolezza del predetto per come riferibile al "dictum" del tribunale).
Massime precedenti
Normativa correlata
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 543 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 578 CORTE COST.
Costituzione art. 111
Costituzione art. 117 com. 1
Costituzione art. 27 com. 2