Cass. pen. n. 7140 del 19 gennaio 2024
Testo massima n. 1
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE - Procedimento trattato, in sede di legittimità, con il cd. “rito Covid” - Documenti nuovi o non presenti in atti che la difesa intende produrre per chiederne l’acquisizione a fini decisori - Termine per la trasmissione, a mezzo PEC, alla cancelleria della Corte di cassazione - Indicazione - Ragioni.
Nel procedimento trattato, in sede di legittimità, con il cd. "rito Covid", i documenti nuovi o, comunque, non presenti in atti che la difesa intende produrre per chiederne la formale acquisizione in funzione dell'utilizzazione a fini decisori devono essere trasmessi alla cancelleria della Corte di cassazione, a mezzo posta elettronica certificata, improrogabilmente "entro il quinto giorno antecedente l'udienza", in quanto tale termine, previsto, per il deposito delle conclusioni, ex art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, "in parte qua" senza modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (e più favorevole di quello di "quindici giorni prima dell'udienza" previsto, per il deposito di motivi nuovi e memorie, dall'art. 611 cod. proc. pen., nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della novella di cui al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150) ha natura generale, in assenza di una specifica disciplina riguardante le produzioni documentali. (Fattispecie relativa alla produzione, da parte del difensore, di documenti di varia natura, non presenti in atti, avvenuta con due separati inoltri a mezzo PEC, rispettivamente due giorni prima e un giorno prima dell'udienza di trattazione orale).
Massime precedenti
Normativa correlata
Decreto Legge del 2020 num. 137 art. 23 com. 8
Legge del 2020 num. 176 CORTE COST.
Decreto Legisl. del 2022 num. 150 art. 35 com. 1 lett. A