Cass. pen. n. 30043 del 16 marzo 2021
Testo massima n. 1
In caso di sostituzione di una pena detentiva breve con la pena pecuniaria ex art. 53, legge 24 novembre 1981, n. 689, ai fini della applicazione del criterio di ragguaglio tra pena detentiva e pena pecuniaria fissato dall'art. 135 cod. pen., come modificato dalle leggi 5 ottobre 1993, n. 402 e 15 luglio 2009, n. 94, le violazioni commesse prima dell'entrata in vigore della nuova legge devono essere scisse da quelle commesse dopo e solo per queste ultime il ragguaglio va effettuato in base all'aumentato parametro, applicandosi alle prime la precedente normativa più favorevole, attesa la natura sostanziale e non processuale delle disposizioni che disciplinano il trattamento sanzionatorio.
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