Cass. pen. n. 15848 del 21 febbraio 2020
Testo massima n. 1
In tema di differimento facoltativo dell'esecuzione della pena, sussiste l'interesse del condannato ad impugnare il provvedimento con cui, riconosciuta la situazione di cui all'art. 147, comma primo, n. 2 cod. pen., venga applicata, in luogo del richiesto differimento, la misura alternativa della detenzione domiciliare, di cui all'art. 47-ter, comma 1-ter, ord. pen., attesa la diversità di effetti, tanto sotto il profilo dello stato di esecuzione della sanzione quanto sotto il corrispondente profilo dello "status libertatis" del condannato, tra il rinvio dell'esecuzione e la prosecuzione di quest'ultima nella forma della detenzione domestica.