Cass. pen. n. 48239 del 28 ottobre 2019
Testo massima n. 1
L'acquiescenza della parte civile alla sentenza che ne rigetta la domanda risarcitoria in primo grado non equivale a remissione tacita della querela.
L'acquiescenza della parte civile alla sentenza che ne rigetta la domanda risarcitoria in primo grado non equivale a remissione tacita della querela.