Cass. pen. n. 44476 del 25 novembre 2010

Testo massima n. 1


Il riconoscimento di una sentenza penale straniera non richiede il prodursi di effetti concreti e prescinde dall'attuale pendenza di un procedimento. (In motivazione la Corte, in una fattispecie relativa ad una sentenza emessa dall'autorità giudiziaria elvetica il cui riconoscimento era stato richiesto ai sensi dell'art. 12, comma primo, cod. pen., ha escluso la necessità della richiesta del Ministro della Giustizia, attesa l'esistenza della Convenzione di estradizione italo-svizzera). (Dichiara inammissibile, App. Torino, 13 gennaio 2010).

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