Cass. civ. n. 716 del 09 gennaio 2024

Testo massima n. 1


PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - FIGURATIVI Contribuzione figurativa ai sensi dell'art. 80, comma 3, della l. n. 388 del 2000 – Utilità ai fini dell’anzianità contributiva richiesta per la fruizione dell’indennità prevista dall’art. 39, comma 1, della l. n. 448 del 2001 - Esclusione.


Il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa riconosciuto, per ogni anno di servizio, dall'art. 80, comma 3, della l. n. 388 del 2000, rileva ai soli fini del diritto a pensione e della connessa anzianità contributiva e non è utile al raggiungimento dell'anzianità contributiva pari o superiore a dieci anni, prescritta per la fruizione dell'indennità disciplinata dall'art. 39, comma 1, della l. n. 448 del 2001, non avente carattere pensionistico.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 28934 del 2018

Normativa correlata

Legge 28/12/2001 num. 448 art. 39 com. 1
Legge 23/12/2000 num. 388 art. 80 com. 3 CORTE COST.

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