Cass. pen. n. 17953 del 7 febbraio 2020

Testo massima n. 1


In tema di sospensione condizionale della pena, il giudice di merito, nel valutare la concedibilità del beneficio, non ha l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi richiamati nell'art. 133 cod. pen., potendo limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti in senso ostativo alla sospensione, ivi compresi i precedenti giudiziari. (Rigetta, CORTE APPELLO MILANO, 10/07/2019)

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