Cass. pen. n. 31665 del 6 maggio 2021

Testo massima n. 1


Il riconoscimento della diversa qualificazione giuridica del fatto da parte del giudice del dibattimento non legittima l'imputato a proporre tardivamente la richiesta di messa alla prova, in quanto l'inesatta contestazione del reato non preclude l'accesso al rito speciale che può essere avanzata nel termine di cui all'art. 464, comma 2, cod. proc. pen. deducendo l'erronea qualificazione giuridica del fatto.

Testo massima n. 2


Ai fini della configurabilità del reato di percosse, la condotta di violenta manomissione dell'altrui persona richiede un contatto fisico tra l'agente e la vittima, ancorchè mediato dall'uso di un oggetto contundente. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione di condanna dell'imputato per aver colpito la vittima con l'anta di una porta, aprendola volontariamente con violenza verso la stessa nella consapevolezza della sua presenza).

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