Cass. civ. n. 10685 del 14 dicembre 1994

Testo massima n. 1


La responsabilità del locatore per la violazione dell'obbligo di mantenere la cosa locata in «istato da servire all'uso convenuto» (art. 1575 c.c.) dà luogo ad una obbligazione risarcitoria che, al pari di ogni analoga obbligazione contrattuale o extracontrattuale, configura un debito di valore automaticamente rivalutabile sino alla data della liquidazione.

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