Cass. pen. n. 22312 del 8 luglio 2020

Testo massima n. 1


Ai fini dell'estinzione della pena pecuniaria per decorso del tempo rileva, quale fatto impeditivo, il solo momento dell'inizio dell'esecuzione, non venendo in conto né il modo - coattivo o spontaneo - in cui tale inizio ha avuto luogo né le successive concrete tempistiche dell'esecuzione medesima. (Fattispecie in cui è stato escluso che la pena dell'ammenda inflitta al condannato si fosse estinta per decorso del tempo in ragione dell'avvenuta notifica della cartella esattoriale prima del compimento del termine di legge).

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