Cass. civ. n. 7183 del 10 marzo 2023

Testo massima n. 1


TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA (IMPOSTA DI CONSUMO SUL) Accise sull’energia elettrica - Cessioni intermedie prive della condizione di esigibilità - Nozione - Conseguenze - Rilevanza meramente privatistica - Sussistenza.


In tema di accise sull'energia elettrica, le cessioni intermedie, ossia le operazioni commerciali intervenute tra la cessione da parte del fornitore ad un operatore e l'acquisto ultimo da parte del consumatore finale, che non abbiano realizzato la condizione di esigibilità, sono sottratte alla pretesa impositiva, avendo mera rilevanza privatistica.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 10684 del 2020

Normativa correlata

Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 52 com. 1
Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 52 com. 2
Direttive Commissione CEE 25/02/1992 num. 92
Direttive Commissione CEE 27/10/2003 num. 96

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