Cass. pen. n. 12210 del 22 gennaio 2019

Testo massima n. 1


Integra il delitto di truffa e non quello di millantato credito la condotta di chi, dopo aver millantato lo svolgimento di un'attività di mediazione con un pubblico agente destinatario della promessa o della dazione di danaro, avvalori il raggiungimento dell'accordo corruttivo presentando alla persona offesa un falso pubblico ufficiale, al quale venga materialmente consegnato il denaro oggetto della presunta corruzione.

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE