Cass. pen. n. 10129 del 20 gennaio 2015
Testo massima n. 1
In tema di delitti contro l'attività giudiziaria, mentre l'art. 377 cod. pen. tutela il corretto svolgimento dell'attività processuale, in relazione a condotte volte a pregiudicare - mediante offerta o promessa di danaro o altra utilità, ovvero violenza o minaccia - la serena acquisizione delle dichiarazioni di soggetti sui quali grava l'obbligo di rispondere (salva l'applicabilità di speciali prerogative peraltro rinunziabili, quale quella della facoltà di astenersi dal deporre ai sensi dell'art. 199 cod. proc. pen.), il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, di cui all'art. 377-bis, cod. pen., ha ad oggetto analoghe situazioni di pericolo per la corretta acquisizione delle dichiarazioni concernenti i soggetti su cui non grava l'obbligo di rispondere, ma che comunque possono rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, anche al di fuori dei limiti di cui all'art. 526 cod. proc. pen..