Cass. pen. n. 21514 del 2 luglio 2020
Testo massima n. 1
La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., è applicabile al reato di evasione, a condizione che la fattispecie concreta, all'esito di una valutazione congiunta degli indicatori afferenti alla condotta, al danno e alla colpevolezza, risulti caratterizzata da un'offensività minima. (Fattispecie relativa ad un'episodica violazione del permesso di uscita per lo svolgimento di attività lavorativa, per essersi l'imputato recato in una sede operativa diversa da quella presso la quale era stato autorizzato a lavorare e per essere rientrato a casa con due ore di ritardo).