Cass. pen. n. 1688 del 26 ottobre 2021
Testo massima n. 1
In presenza di una contestazione del delitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso in forma "chiusa", che abbracci un lungo arco temporale nel corso del quale sia intervenuta una modifica "in peius" del trattamento sanzionatorio (nella specie, la legge 27 maggio 2015, n. 69), l'applicazione della nuova cornice sanzionatoria non richiede la dimostrazione, da parte dell'accusa, che la condotta si sia protratta anche dopo detta modifica, in quanto, accertata l'esistenza dell'"offerta di contribuzione permanente" dell'affiliato all'associazione, questa deve ritenersi valida e produttiva di effetti fino alla dimostrazione del recesso spontaneo o provocato "ab externo". (In motivazione la Corte ha sottolineato come l'offesa al bene giuridico tutelato dall'art. 416-bis cod. pen. si protrae finché permane l'offerta di contribuzione del singolo partecipe, posto che è l'esistenza stessa del sodalizio a porre in pericolo l'ordine pubblico).
Testo massima n. 2
In tema di associazione di tipo mafioso, non comportano soluzione di continuità nella vita dell'organizzazione: a) l'eventuale variazione della compagine associativa per successiva adesione di nuovi membri o per rescissione del rapporto di affiliazione da parte di alcuni sodali; b) l'estensione dell'attività criminosa alla commissione di reati di altra specie; c) l'ampliamento dell'ambito territoriale di operatività. (La Corte ha precisato che, per affermare che ad un'associazione ne segua una diversa, occorre la prova che la seconda sia scaturita da un diverso patto criminale oppure che quella originaria abbia definitivamente cessato di esistere a causa di un evento traumatico, generatore di discontinuità nel programma associativo, come in caso di faide o scissioni).