Cass. pen. n. 36555 del 10 dicembre 2020

Testo massima n. 1


In tema di reati associativi, il divieto di "bis in idem" posto dall'art. 649 cod. proc. pen. non opera, per diversità del fatto, nel caso in cui un soggetto faccia parte, anche in coincidenza temporale, di due diverse associazioni criminose, risultando esso violato solo ove risultino sovrapponibili i segmenti di condotta presi in esame dalle singole sentenze passate in giudicato. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso l'identità dei due sodalizi cui avevano aderito i ricorrenti, siccome aventi un differente programma delittuoso, operavano in aree geografiche ed epoche solo parzialmente coincidenti, nonché con compagini soggettive in parte diversificate).

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