Cass. pen. n. 3595 del 4 novembre 2020
Testo massima n. 1
In tema di associazione di tipo mafioso, la sopravvenuta malattia dell'affiliato, suscettibile di impedirne, anche definitivamente, la partecipazione personale ai consessi ed alle attività operative dell'organizzazione, non comporta l'automatica rescissione del "pactum sceleris", ove tale condizione non determini la totale incapacità, fisica o psichica, di interfacciarsi con gli altri componenti della compagine criminale e, dunque, di prendere parte ai suoi processi decisionali. (Fattispecie relativa a un affiliato che, dopo l'insorgere della malattia, aveva continuato a partecipare alla vita associativa attraverso il proprio figlio, subentrato nel gruppo all'esito di un passaggio di consegne). (Rigetta, CORTE APPELLO PALERMO, 15/04/2019)
Testo massima n. 2
Integra il delitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso la condotta di chi offre il proprio contributo materiale, con carattere continuativo e fiduciario, ai fini della trasmissione di messaggi e direttive tra il soggetto in posizione apicale latitante e gli appartenenti alla consorteria in libertà, così da consentire al primo di continuare a dirigere l'associazione mafiosa, in quanto tale attività si risolve in un contributo causale alla realizzazione del ruolo direttivo del sodalizio nonché alla conservazione ed al rafforzamento di quest'ultimo. (Rigetta, CORTE APPELLO PALERMO, 15/04/2019)