Cass. pen. n. 36891 del 23 ottobre 2020

Testo massima n. 1


In tema di custodia cautelare in carcere, l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. pone una presunzione relativa di pericolosità sociale che determina, in chiave di motivazione del provvedimento cautelare, la necessità, non già di dar conto della ricorrenza dei "pericula libertatis", ma solo di apprezzarne le ragioni di esclusione, ove queste siano state evidenziate dalla parte o siano direttamente evincibili dagli atti, tra le quali, in particolare, rilevano il fattore "tempo trascorso dai fatti", che deve essere parametrato alla gravità della condotta, e la rescissione dei legami con il sodalizio di appartenenza, che ha valore determinante nella esclusione della sussistenza delle esigenze cautelari. (Fattispecie relativa ad ordinanza cautelare emessa nei confronti di soggetto condannato in primo grado per il reato di partecipazione associazione mafiosa, legato da vincoli familiari con il vertice del sodalizio). (Rigetta, TRIB. LIBERTA' CATANIA, 25/06/2020)

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