Cass. pen. n. 15901 del 15 febbraio 2021

Testo massima n. 1


Il concetto di atto pubblico è, agli effetti della tutela penale, più ampio di quello desumibile dall'art. 2699 cod. civ., dovendo rientrare in detta nozione non soltanto i documenti redatti da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato, ma anche quelli formati dal pubblico ufficiale o dal pubblico impiegato, nell'esercizio delle loro funzioni, per uno scopo diverso da quello di conferire ad essi pubblica fede, purché aventi l'attitudine ad assumere rilevanza giuridica e/o valore probatorio interno alla pubblica amministrazione, cosicché sono atti pubblici anche gli atti interni e quelli preparatori di una fattispecie documentale complessa, come le autocertificazioni del privato redatte ai sensi dell'art. 46 o dell'art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, da considerarsi come rese a pubblico ufficiale. (Fattispecie relativa a dichiarazione certificativa del possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla selezione per l'assegnazione delle autorizzazioni all'esercizio di servizio di noleggio con conducente).

Testo massima n. 2


Il dolo del reato previsto dall'art. 483 cod. pen. è generico e consiste nella volontà cosciente e non coartata di compiere il fatto e nella consapevolezza di agire contro il dovere giuridico di dichiarare il vero.

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