Cass. pen. n. 16786 del 2 febbraio 2021

Testo massima n. 1


In tema di falsità ideologica, è atto pubblico, al pari di quello cartaceo, il repertorio notarile regolarmente formato e conservato in modalità informatica. (In motivazione, la Corte ha precisato che il novellato art.66-bis, l. 16 febbraio 1913, n.89, prevede espressamente la tenuta su supporto informatico di tutti i repertori e registri, introducendo una totale simmetria con il repertorio cartaceo, essendo entrambi redatti dal notaio, nel rispetto dei relativi adempimenti formali, così da fornire pubblica fede della loro provenienza e del contenuto).

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