Cass. pen. n. 8613 del 5 febbraio 2020
Testo massima n. 1
In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, sussiste il difetto di giurisdizione del giudice italiano qualora l'avente diritto alla prestazione dimori stabilmente all'estero e non sussistano condotte, finalizzate a sottrarsi o a precostituire ostacoli all'adempimento, commesse nel territorio nazionale e idonee ad integrare il criterio di collegamento di cui all'art. 6 cod. pen. (Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO MILANO, 10/06/2019)