Cass. pen. n. 51233 del 9 ottobre 2019
Testo massima n. 1
L'accertamento del nesso di causalità tra condotta ed evento deve essere condotto su base totalmente oggettiva, con un giudizio "ex post", mediante il procedimento cd. di eliminazione mentale e va tenuto ben distinto rispetto alla diversa e successiva indagine sull'elemento soggettivo del reato che deve essere valutato, invece, con giudizio "ex ante", alla stregua delle conoscenze del soggetto agente. (Fattispecie in cui l'imputato aveva colpito con più schiaffi la vittima che, nella caduta, si era fratturata le ossa nasali con conseguente ostruzione delle vie respiratorie e decesso per asfissia, in cui la Corte ha confermato la condanna per omicidio preterintenzionale, ritenendo che l'evento morte fosse oggettivamente conseguenza dell'azione e l'imprevedibilità dello stesso, collegata alle fratture nasali, dovesse essere valutata "ex ante" ai soli fini dell'elemento psicologico). (Rigetta, CORTE ASSISE APPELLO BOLOGNA, 31/10/2018)
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